Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli
strumenti informatici
- Art. 1 - (Obiettivi e finalità)
- La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni
persona ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai
relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano
attraverso gli strumenti informatici e telematici.
- È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di
accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da parte
delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
- Art. 5 - (Accessibilità degli strumenti didattici
e formativi)
- Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato
nelle scuole di ogni ordine e grado.
- [...]
- Art. 12 - (Normative internazionali)
- Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate
nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull' accessibitità dell' Unione europea,
nonché nelle normative internazionalmente
riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli
organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
- Il decreto di cui all' articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo
recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e
delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.