La legge 4/2004
- Art. 1 - (Obiettivi e finalità)
- La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona
ad accedere a tutte le fonti di informazione ed ai relativi
servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli
strumenti informatici e telematici.
- È tutelato e garantito, in particolare, il diritto
di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica
amministrazione ed ai servizi di pubblica utilità da
parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.
- Art. 4 - (Obblighi per l'accessibilità)
- Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all' art. 3, comma
1, per l' acquisto di beni e per la fornitura di servizi
informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il
decreto di cui all' art. 11 costituiscono motivo di
preferenza [...].
- I soggetti di cui all'art. 3. comma 1, non possono stipulare,
a pena di nullità contratti per la realizzazione
e la modifica di siti INTERNET quando non è previsto che
essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal
decreto di cui all' art. 11. [...]
- Art. 5 - (Accessibilità degli strumenti didattici
e formativi)
- Le disposizioni della apresente legge si applicano,
altresì, al materiale formativo e didattico
utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.
- Art. 9 - (Responsabilità)
- L'inosservanza delle disposizioni della presente legge
comporta responsabilità dirigenziali e
responsabilità disciplinare [...] ferme restando le
eventuali responsabilità penali e civili previste
dalle norme vigenti.
- Art. 10 - (Regolamento di attuazione)
- Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della
presente legge [...]
- Art. 11 - (Requisiti tecnici)
- Entro centoventi giorni dall' entrata in vigore
della presente legge [...]
- Art. 12 - (Normative internazionali)
- Il regolamento di cui all'articolo 10 e il decreto di cui
all'articolo 11 sono emanati osservando le linee guida indicate
nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive
sull' accessibitità dell' Unione europea,
nonché nelle normative internazionalmente
riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli
organismi pubblici e privati, anche internazionali,
operanti nel settore.
- Il decreto di cui all' articolo 11 è periodicamente
aggiornato, con la medesima procedura, per il tempestivo
recepimento delle modifiche delle normative di cui al comma 1 e
delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.